Si comunica che l’USB P.I. Scuola ha proclamato “lo sciopero breve degli scrutini (comprese le attività di scrutinio finale, esclusi quelli propedeutici allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione) di tutto il personale docente in servizio presso le scuole secondarie di secondo grado, per la durata così come predeterminata in fase di programmazione dai piani delle attività di ogni singola istituzione scolastica, con data a partire, secondo l’articolazione regionale prevista ad oggi dalle singole regioni:
- 6 giugno: Campania, Emilia-Romagna, Veneto;
- 8 giugno: Calabria, Lazio, Lombardia, Sardegna;
- 9 giugno: Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Molise, Puglia, Sicilia, Umbria;
- 10 giugno: Basilicata, Piemonte, Toscana, Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige (Trento);
- 11 giugno: Liguria
- 16 giugno: Trentino-Alto Adige (Bolzano)”.
Poiché le azioni di sciopero sopraindicate interessano il servizio pubblico essenziale “istruzione”, di cui all’articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa e dall’Accordo sugli scioperi nel Comparto Istruzione e Ricerca del 2 dicembre 2020.
In particolare, si segnala come ai sensi dell’art. 10, co. 6, lett. d) e e), dell’Accordo su menzionato, “gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico” (lett. d), e “gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell’attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione”.
Inoltre, affinché siano assicurate le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali, codesti Uffici, ai sensi dell’articolo 2, comma 6, della legge suindicata, sono invitati ad attivare, con la massima urgenza, la procedura relativa alla comunicazione degli scioperi alle istituzioni scolastiche e, per loro mezzo, ai lavoratori.
Le istituzioni scolastiche avranno cura di adottare tutte le soluzioni a loro disponibili (es: pubblicazione su sito web della scuola, avvisi leggibili nei locali della scuola, ecc.) in modo da garantire la più efficace ottemperanza degli obblighi previsti in materia di comunicazione.
Si ricorda inoltre che, ai sensi dell’articolo 5 della legge 12 giugno 1990, n. 146, le amministrazioni “sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate per la relativa partecipazione”.
Dette informazioni dovranno essere raccolte, seguendo puntualmente le osservazioni del relativo manuale, attraverso la procedura di acquisizione disponibile sul portale SIDI, sotto il menù “I tuoi servizi”, nell’area “Rilevazioni”, accedendo all’apposito link “Rilevazione scioperi web” e compilando i campi previsti nelle sezioni:
- N. personale scioperante;
- N. personale;
- N. personale assente per altri motivi.
A tal riguardo si invitano le istituzioni scolastiche ad inserire con la massima precisione tali dati avendo cura di seguire le istruzioni e le FAQ disponibili nell’Area dei Manuali SIDI, già inviate alle scuole con mail del 25 novembre 2020.
Si segnala che per l’azione di sciopero in oggetto lo scrivente Ufficio attiverà le relative funzioni di rilevazione dell’adesione sul portale “Rilevazione Sciopero Web”. Le stesse saranno aperte per ogni giornata di sciopero secondo il calendario regionale su indicato per l’inserimento dei dati di adesione sotto la voce preimpostata “Ultima ora aggiuntiva”. Detta rilevazione è effettuata ai soli fini statistici.
Al termine della rilevazione, come di consueto, sarà cura di questo Ufficio rendere noti i dati complessivi di adesione trasferendoli sull’applicativo Gepas del Dipartimento Funzione Pubblica e pubblicandoli nella sezione “Diritto di sciopero” seguendo il percorso del sito Web del Ministero Argomenti e servizi/Sistema di istruzione/Diritto di sciopero e comunque raggiungibile all’indirizzo https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero . Nella stessa sezione verrà pubblicata ogni altra eventuale notizia riguardante lo sciopero in oggetto, compreso il dato di adesione.
Analogamente, al fine di garantire la più ampia applicazione dell’indicazione di cui all’articolo 5 citato, i Dirigenti scolastici renderanno noto il dato di adesione allo sciopero relativo all’istituzione scolastica di competenza pubblicandolo sul proprio sito istituzionale anche facendo ricorso all’apposito prospetto che sarà possibile estrarre accedendo alla funzione “Statistiche Scioperi Archiviati” disponibile nell’applicativo SIDI “Rilevazione scioperi WEB” come descritto nel paragrafo 4.3.1 del relativo Manuale Utente.
Si prega di richiamare l’attenzione dei Dirigenti scolastici sugli adempimenti previsti dal richiamato Accordo del 2 dicembre 2020, comunicato con nota prot. 1275 del 13 gennaio 2021, in particolare in materia di:
- informazione ai lavoratori
- raccolta delle adesioni
- pubblicazione del dato di adesione registrato dalla scuola.
Pur non ravvisandosi nel caso di specie una riduzione dei servizi erogati all’utenza, se non nei limiti del differimento degli scrutini, in merito all’obbligo di informazione all’utenza, nel ricordare che i dirigenti scolastici potranno adottare le modalità che riterranno più opportune, viene messa a disposizione la scheda allegata alla presente, precompilata e riassuntiva delle informazioni richieste dall’Accordo, eventualmente da integrare con quanto di specifica competenza dell’istituzione scolastica e uno schema di avviso dello sciopero.
Qualora fossero adottate, in alternativa, altre soluzioni, si ricorda che:
- il dettaglio dello sciopero è pubblicato sul sito della Commissione di Garanzia al seguente link: Dettaglio sciopero | Commissione Garanzia Sciopero;
- per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite tabelle disponibili sul sito dell’ARAN (Accertamento rappresentatività triennio 2025-2027 | Aran Agenzia);
- per i dati relativi all’ultima elezione della RSU si dovrà far riferimento ai verbali trasmessi all’ARAN;
- i dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i relativi avvisi pubblicati sul sito https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero di questo Ministero;
- i dati di adesione ai precedenti scioperi a livello di scuola sono disponibili nella sezione “Statistiche” presente nell’applicativo SIDI “Rilevazione scioperi web”.
Infine, si raccomanda l’attenta compilazione del dato di adesione secondo le modalità indicate nel Manuale utente dell’applicativo “Rilevazione scioperi WEB” e nelle relative FAQ disponibili anche nell’apposita sezione del SIDI https://sidi.pubblica.istruzione.it/sidi-web/dettaglio-documento/rilevazione-scioperi.
La presente comunicazione sarà anticipata, a titolo collaborativo, alle Istituzioni scolastiche, fermi restando tutti gli adempimenti di competenza di codesti Uffici scolastici regionali.
Nel fare affidamento nel consueto tempestivo adempimento di tutti i soggetti ai vari livelli coinvolti, si ringrazia per la collaborazione.



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